Il 22 luglio era l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione dei redditi. Non tutti, con la consegna, hanno rinviato al prossimo anno le problematiche legate alla dichiarazione. Molti sono gli ostacoli imprevisti. Abbiamo raccolto i più comuni per suggerirvi i possibili rimedi.
L’errore
Se nella dichiarazione l’Agenzia delle Entrate riscontra delle irregolarità esse verranno comunicate al contribuente mediante un documento che oltre a spiegare le motivazioni della “pretesa tributaria” presenterà le maggiori imposte dovute e le modalità per debellare l’irregolarità.
Come correre ai ripari?
Nel caso in cui la contestazione fatta dall’ Agenzia delle Entrate sia legittima si dovranno pagare l’imposta, gli interessi e la sanzione.
Ma se si è convinti che la contestazione non sia fondata?
In questo caso occorre contattare l’ufficio dell’Agenzia competente e fornire gli elementi che giustificano, e testimoniano, la correttezza del modello 730 presentato.
Cos’è l’accertamento e come capire se è valido?
L’accertamento è quell’ atto attraverso il quale il fisco notifica formalmente la contestazione al contribuente. Per essere valido deve contenere:
- il reddito imponibile e le aliquote applicate
- l’imposta liquidata (al lordo prima e al netto poi delle detrazioni, delle ritenute e dei crediti d’imposta)
- l’indicazione dell’ufficio competente e responsabile del procedimento
- le modalità e il termine di pagamento
- le modalità e il termine per proporre, nel caso fosse possibile, una mediazione tra le parti
Quali sono le modalità con cui il contribuente può agire?
- se si ritiene infondata la contestazione si richiederà di accedere alla procedura di mediazione o fare ricorso davanti al giudice tributario
- richiedere un accordo con il fisco per evitare il ricorso con il giudice (ne parleremo nel dettaglio in seguito)
- pagare le somme richieste beneficiando di una riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo previsto, ulteriormente ridotte a 1/6 del minimo se l’avviso non è stato preceduto da un invito al contraddittorio o da un controllo dell’Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza.
Se trascorsi trenta giorni dal termine per il pagamento non si è ancora sanato il debito, entreranno in azione gli agenti della riscossione invitando nuovamente a onorare il debito.
Alla ricerca di un accordo o di una mediazione
Se il contribuente desidera, ammettendo di aver sbagliato, evitare di portare tutta la documentazione in tribunale, è possibile accordarsi con l’Agenzia delle Entrate tramite la procedura di adesione all’ accertamento dove si tenterà di trovare un accordo sulle somme da dover versare.
Qualora il contribuente, invece, ritenga di aver ragione si può ricorrere al Giudice tributario. Se il valore del debito non supera 20 mila euro è obbligatorio tentare la mediazione tributaria per tutti gli atti notificati a partire dal 1° aprile 2012.
L’ultima Spiaggia
Se si procede con il giudizio la parte che perde la causa davanti al giudice dovrà pagare il 50% in più delle spese. A causa iniziata si può comunque tentare una conciliazione che in caso vada a buon fine deve far si che il pagamento venga estinto entro venti giorni dalla conciliazione con una diminuzione del 60% delle sanzioni previste.