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Differenza fra deducibilità e detraibilità

La legge italiana consente di dedurre oppure di detrarre alcune spese che sono di particolare rilevanza sociale. I due termini non sono sinonimi, ma hanno significati diversi.


Sono riconosciuti a tutti i contribuenti la possibilità di ottenere degli sconti sull’imposta IRPEF, dovuta sui redditi. Le spese che il fisco italiano riconosce che possono essere scalate sono suddivise in due categorie: detraibili e deducibili.

Capita anche a professionisti affermati di fare confusione tra spese deducibili e detraibili. Vediamo di capire la differenza tra questi due termini.

Deducibilità fiscale

La deducibilità fiscale è la sottrazione degli oneri dal reddito imponibile. In questo modo il contribuente diminuisce la base imponibile di calcolo, quindi si abbassa l’aliquota percentuale dell’imposta sui redditi.

Rientrano nelle spese deducibili dalla dichiarazione dei redditi:

  • Contributi previdenziali e assistenziali versati a casse professionali di appartenenza o all’INPS;
  • Assegno periodico corrisposto al coniuge separato o divorziato;
  • Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • Contributi ed erogazioni a favore di Istituzioni religiose;
  • Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità;
  • Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
  • Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali;
  • Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione;

 

Detrazione fiscale

Una volta calcolato il reddito imponibile, vengono detratti gli oneri deducibili e quello che rimane è l’imposta lorda sui redditi. A questa imposta la legge italiana consente di poter portare a detrazione alcune spese considerate di rilevanza sociale. Quindi la detrazione fiscale non è altro che la diminuzione dell’imposta lorda.

Le spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi sono:

  • Spese sanitarie;
  • Spese sanitarie per patologie esenti;
  • Spese per addetti alla assistenza personale
  • Spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili;
  • Spese per cande da guida per non vedenti;
  • Spese per l’istruzione secondaria e universitaria;
  • Spese per attività sportive praticate da ragazzi;
  • Spese per canoni di locazione;
  • Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede;
  • Spese per asili nido;
  • Contributi versati per il riscatto degli anni di laurea;
  • Spese funebri;
  • Spese veterinarie;
  • Spese per intermediazione immobiliare;
  • Interessi sul mutuo dell’abitazione principale;
  • Interessi su prestiti o mutui agrari;
  • Spese assicurazione vita e infortuni;
  • Erogazione di denaro a onlus, società sportive, società culturali, ecc;
  • Spese per canoni di leasing;
  • Spese bonus ristrutturazione;
  • Spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici;
  • Spese per installazione di pannelli solari;
  • Spese di sostituzione impianti di climatizzazione.

Per poter usufruire di questi sconti di imposta occorre che, gli oneri deducibili e le spese detraibili, siano stati sostenuti durante l’anno per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi.